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NUOVO AGGIORNAMENTO SULLA PESCA SPORTIVA IN CAMPANIA. PESCA AMATORIALE E AGONISTICA CONSENTITA ANCHE IN BARCA CON LIMITAZIONI.

05 maggio 2020

a cura dell'Avv. Giuseppe Forgione

NUOVO AGGIORNAMENTO SULLA PESCA SPORTIVA IN CAMPANIA. PESCA AMATORIALE E AGONISTICA CONSENTITA ANCHE: News

In via preliminare,  per conoscere il quadro normativo di riferimento ed avere una migliore comprensione dell'articolo che segue è opportuna la lettura dei precedenti articoli pubblicati sul nostro sito:

- LA PESCA SPORTIVA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA  A PARTIRE DAL 04/05/2020 (FASE 2) IN SEGUITO AL  DPCM  DEL 26/04/2020: PESCA AMATORIALE  VIETATA E PESCA AGONISTICA CONSENTITA.

-  AGGIORNAMENTO SULLA PESCA SPORTIVA IN CAMPANIA: ORDINANZE  REGIONALI "GEMELLE" (N. 41 E 42 DEL 2020) : PESCA AMATORIALE  VIETATA E PESCA AGONISTICA CONSENTITA.

Partendo da premesse già note, l'attività di pesca sportiva ha subito un'ulteriore modifica a seguito del Chiarimento n. 25 del 04 maggio 2020 formulato dal Presidente della Regione Campania .

Dopo le ordinanza n. 41 e 42 del 2020 si era ingenerata nei pescatori amatoriali e negli altri soggetti istituzionali un'enorme confusione sull'esatta portata delle disposizioni normative.

L'esempio di tale confusione si rinviene nei due provvedimenti del 03.05.2020 del Comune di Casal Velino che dapprima consente l'esercizio della pesca amatoriale e sportiva dalle ore 6:00 alle ore 22:00 e successivamente la vieta del tutto (cfr. allegati Rende noto 4 e Rende noto 5).

Nel caso che ci occupa, il provvedimento regionale del 04.05.2020, sebbene sia stato adottato in forma diversa dall'ordinanza,  autorizza la pesca sportiva svolta da atleti di interesse nazionale senza limitazioni di orario, mentre consente la pesca amatoriale soltanto nella fascia oraria dalle ore 6:00 alle ore 8:30.

Il testo del Chiarimento n. 24 del 04 maggio 2020 riguardante la pesca è il seguente: " Tenuto conto che sono pervenuti numerosi quesiti concernenti la possibilità di svolgimento di alcune attività, quali la pesca - sportiva e amatoriale - l'addestramento dei cani e la toelettatura degli animali domestici, si ritiene necessario fornire i seguenti chiarimenti: ...

- con riferimento alla pesca sportiva come per le altre discipline riconosciute dal CONI o dal CIP (ad. es. Cinofilia e tiro) si rileva he tale attività rientra tra quelle per le quali dispone l'Ord. n. 43 del 03 maggio 2020, confermata, con modifiche dall'Ord. n. 44 di data odierna, che consente sessioni individuali di allenamento, senza prevederne limiti di orario, con l'adozione di misure precauzionali proposte dalla competente Federazione all'Unità di Crisi Regionale.

- Nel segnalare che il DPCM del 26 aprile 2020 vieta espressamente l'esercizio di attività ludiche e ricreative all'aperto, per quanto concerne attività sportive individuali di tipo amatoriale (pesca amatoriale, ciclismo, nuoto in mare, jogging, attività all'aria aperta di addestramento cani), allo stato i provvedimenti regionali vigenti limitano, fino al 10 maggio p.v., l'esercizio di dette attività alla fascia oraria 6:00 - 8:30.

Sulla scorta dei dati che saranno registrati nella settimana in corso, di tipo epidemiologico nonchè inerenti alla mobilità sul territorio, con l'Unità di Crisi si valuterà la possibilità di ampliare detta fascia oraria ovvero di abolire ogni limitazione temporale".

In via preliminare, la Regione Campania offre un'interpretazione del significato di pesca sportiva nel momento in cui distingue la pesca esclusivamente in amatoriale e sportiva.

In modo sistematico vengono disciplinate in capi diversi del provvedimento la pesca sportiva e la pesca amatoriale, così evidenziando che la pesca è qualificata sportiva soltanto se svolta in forma agonistica, ossia come atleta professionista o non professionista, ma appartenente ad una Federazione. Diversamente, al capo successivo del provvedimento, è qualificata amatoriale se svolta come attività ricreativa, ossia quella svolta dalla maggior parte dei pescatori campani.

Sebbene l'obbiettivo della Regione sia quello di offrire un'interpretazione autentica alla disciplina della pesca sportiva ed amatoriale come già regolamentata dalle ordinanze regionali, in realtà il contenuto normativo dell'atto è dispositivo e qualificabile come ordinanza.

Secondo un consolidato orientamento, la qualificazione dell'atto amministrativo dev'essere operata sulla base del suo effettivo contenuto e degli effetti concretamente prodotti, e non anche del nomen juris assegnatogli dall'Autorità emanante (ex pluris Consiglio di Stato, Sez. III, 15/6/2015 n. 2956). Dunque, in coerenza con il summenzionato criterio interpretativo, a sua volta espressivo del principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma degli atti giuridici, si rileva che, nel caso di specie, la deliberazione adottata dal Presidente della Regione Campania ha contenuto dispositivo nel momento in cui determina un limite temporale minore rispetto al precedente provvedimento ed autorizza l'esercizio di attività amatoriali in modo specifico, derogando ai precedenti provvedimenti.

Con la disposizione normativa in commento l'Ente Pubblico innova alla disciplina previgente  e dispone che la pesca amatoriale può essere svolta dalle ore 6:00 alle ore 8:30 per un periodo temporale ridotto fino al 10 maggio 2020 in luogo del 17 maggio 2020. In questo caso l'attività sportiva è consentita esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 6:00 alle  8:30 del mattino, rispettando la prescrizione sul distanziamento sociale di almeno 2 metri, il divieto di assembramento, lo svolgimento in forma individuale (con accompagnatore o appartenenti allo stesso nucleo familiare),  senza obbligo di indossare la mascherina, ma con obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone (Ord. Reg. n. 42 del 2020). Lo spostamento è ammesso su tutto il territorio regionale ed  è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tale attività.

Non essendovi altre limitazioni, la pesca amatoriale è consentita in acque interne ed in mare, sia da riva che dalla barca. In quest'ultimo caso, dovendo svolgersi rispettando le prescrizioni sul distanziamento sociale di 2 metri ed il divieto di assembramento è opportuno valutare la grandezza effettiva della barca e se non risulta idonea a rispettarne le prescrizioni praticare l'attività in forma individuale (con accompagnatore o persona convivente).

In quest'ultimo caso, si evidenzia che la possibilità di pesca in mare dalla barca è compatibile con le disposizioni del provvedimento che consentono l'utilizzo di mezzi privati per raggiungere il luogo individuato per lo svolgimento dell'attività sportiva o ricreativa e l'allentamento dell'obbligo di non allontanarsi dal proprio comune di residenza, domicilio o dimora se non per comprovate  ragioni di lavoro, necessità o salute.

Pertanto, pur nutrendo forti dubbi sulla legittimità e validità degli atti emanati dall'Ente Pubblico si conclude per la possibilità di esercitare l'attività di pesca sportiva secondo quando disposto dall'ordinanza n. 43 del 04 maggio 2020 e per l'attività amatoriale o ricreativa secondo quanto previsto dal Chiarimento n. 24 del 04 maggio 2020.

NUOVO AGGIORNAMENTO SULLA PESCA SPORTIVA IN CAMPANIA. PESCA AMATORIALE E AGONISTICA CONSENTITA ANCHE: Testo
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