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Risarcimento vacanze rovinate

Il servizio è richiedibile online da tutta Italia.

La tua vacanza non corrispondeva a quella promessa  dal Tour Operator o dall'Agenzia di Viaggio? Il tuo riposo è stato vanificato dai disservizi subiti?

Offriamo una consulenza immediata e specifica al tuo caso. Non attendere ancora.

Il servizio di consulenza è offerto anche ON-LINE tramite l'utilizzo dei più comuni programmi di videoconferenza (Skype, Jitsi Meet, ect.) o inviaci una messaggio e sarai ricontattato. 

Che cos'è il danno da vacanza rovinata?

Il contratto di viaggio tutto compreso (pacchetto turistico o package) è diretto a realizzare l’interesse del turista-consumatore al compimento di un viaggio con finalità turistica o a scopo di piacere, sicché tutte le attività e i servizi strumentali alla realizzazione dello scopo vacanziero sono essenziali.

A tale ricostruzione si è pervenuti in considerazione della ratio della disciplina normativa di origine comunitaria (direttiva CEE/90/314) che è fortemente improntata dalle finalità di tutelare il diritto del consumatore a fruire effettivamente della vacanza offerta sul mercato dall'operatore turistico e di consentirgli la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui la fruizione dei servizi caratterizzanti l'offerta si rendano indisponibili sia prima che dopo la partenza. Per altro verso la disciplina di recepimento della direttiva comunitaria, trasposta prima nel codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, articoli da 82 a 100) ed attualmente confluita negli art. 34 e ss c.d. Codice del Turismo emanato con il D.Lgs. 23 maggio 2011 n. 79, assicura agli imprenditori la possibilità di perseguire la conservazione del contratto mediante offerte alternative e ai consumatori l'opportunità di non subire o ridurre il danno derivante dalla mancata o inesatta esecuzione della prestazione che costituisce nel suo complesso il pacchetto turistico (Sent. Cass. 3 dicembre 2007 - 24 aprile 2008, n. 10651).

Dopo la partenza, qualora una parte essenziale dei servizi non possa essere più effettuata, l'organizzatore è tenuto a predisporre adeguate soluzioni alternative senza oneri a carico del consumatore, rimborsandolo di eventuali differenze tra la prestazioni prevista e quella effettuata, salvo il risarcimento del danno.

Oggi, in una visione d'insieme, il Codice del turismo (d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, emanato in attuazione della direttiva 2008/122/CE,), prevede espressamente (art. 47) il danno da vacanza rovinata per il caso di inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.

Non attendere ancora.

Risarcimento vacanze rovinate: Service
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