top of page
medico-1217.jpg

Risarcimento danni colpa medica

Perchè scegliere FORGIONE & Partners

1.  Prima di proporre un'azione giudiziaria valutiamo, grazie all'esperienza dei Nostri medici, il nesso di causalità e la risarcibilità delle lesioni risultanti dalla documentazione in possesso del Cliente.

2. Se la documentazione è insufficiente o incompleta invitiamo il Cliente a svolgere ulteriori visite mediche specialistiche per verificare in modo più scrupoloso la fondatezza del diritto al risarcimento.

3.  Riteniamo di dover valutare in maniera critica ed obbiettiva la risarcibilità del danno e la fondatezza della colpa medica prima di qualsiasi azione legale. In questo modo riduciamo drasticamente il rischio che il Cliente sia condannato a pagare ingenti spese legali in ipotesi di soccombenza in giudizio ed evitiamo spiacevoli e incresciosi patemi d'animo ad una controparte (il medico) che troppo spesso viene accusata ingiustamente di imperizia.

4. Nella fase contenziosa lo Studio Forgione & Partners si avvale della consulenza di medici specialisti che affiancano il Cliente nelle visite mediche fissate dal Magistrato.

5. Assistiamo il Cliente sia nei procedimenti per l'accertamento tecnico preventivo del nesso causale e della responsabilità da colpa medica, sia nell'ipotesi in cui sia necessaria la proposizione di un'azione legale ordinaria.

6. Proponiamo le azioni di risarcimento del danno da colpa medica anche a seguito della morte del coniuge, figlio o parente e spettanti all'erede.

7. Lo Studio Forgione & Partners non assiste i Clienti in azioni speculative e/o infondate.

8. Non Saranno Accettati Incarichi Su Casi Collegati All'emergenza Covid-19


Che cos'è la colpa medica?

Si ha responsabilità medica quando sussiste un nesso causale tra la lesione alla salute psicofisica del paziente e la condotta dell'operatore sanitario in concomitanza o meno con le inefficienze e carenze di una struttura sanitaria. Occorre sottolineare che il concetto di responsabilità medica si riferisce compiutamente all'azione di un sistema composito in cui il soggetto è destinatario di prestazioni mediche di ogni tipo (diagnostiche, preventive, ospedaliere, terapeutiche, chirurgiche, estetiche, assistenziali, ecc.) svolte da medici e personale con diversificate qualificazioni, quali infermieri, assistenti sanitari, tecnici di radiologia medica, tecnici di riabilitazione, ecc.

Quando tuttavia gli effetti conseguiti non sono quelli sperati è possibile che ai sanitari possano essere attribuiti, secondo le ipotesi più frequenti, errori diagnostici, terapeutici o da omessa vigilanza e conseguentemente la sussistenza di una responsabilità penale o civile per l'aggravamento della situazione del paziente o addirittura per la sua morte.

Alla luce degli ultimi interventi legislativi di riforma, a cominciare dal D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 189/2012 (la cd. legge Balduzzi) fino alla recentissima L. n. 24/2017 (legge Gelli-Bianco), la disamina non può prescindere dalla diversa considerazione della relazione tra medico e paziente, peraltro già condivisa dalla precedente evoluzione giurisprudenziale e concentrata sull'importanza della volontà e autonomia del paziente, non più in totale balia delle volontà del professionista. Più precisamente in materia di consenso informato e di diritto alle cure già l’art. 5 della Convenzione di Oviedo del 1997 prescriveva che un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso. La necessaria acquisizione del consenso informato e il diritto del paziente all'autodeterminazione delle scelte terapeutiche pertanto richiede che l'azione del sanitario possa dirsi legittima in relazione non solo alla congruità degli interventi curativi effettuati, ma anche al corretto assolvimento degli obblighi informativi, in mancanza del quale si profila un particolare aspetto della responsabilità medica.

E' opportuno anticipare che l'accertamento di una condotta colposa o imperita non è autonomamente sufficiente a ricondurre alcuna responsabilità in capo al sanitario. Il passo successivo richiede che venga individuato un preciso legame, un nesso eziologico tra errore commesso e danno subito dal paziente, perché il secondo possa qualificarsi come diretta conseguenza del primo. Su un piano strettamente tecnico la causalità tra condotta ed evento non è sempre pacificamente lineare per la complessità dei fenomeni clinici, spesso condizionati da variabilità soggettive o da un decorso atipico, senza contare che determinate patologie, pur opportunamente trattate, possono comunque presentare complicanze proprie e non dipendenti dalla condotta medica. E' il caso ad esempio delle terapie dai possibili effetti collaterali “iatrogeni” che sono diretta­mente collegati alla terapia effettuata, ma non riconducibili ad errore medico.

Che cos'è il danno biologico?

Il danno biologico, ovvero quel danno che ha natura non patrimoniale, può derivare da una lesione fisica o psichica subita da un soggetto. Richiamando l’articolo 2059 del codice civile si ricorda che il danno non patrimoniale deve essere risarcito ogni qual volta la legge lo preveda. La tutela del danno biologico ha come fonte primaria infatti la costituzione.

Si è pertanto provveduto a disciplinare le regole per il calcolo del risarcimento del danno da lesioni nel Codice delle Assicurazioni private che le suddivide in gradi di entità. Ci sono quelle micropermanenti, anche chiamate di lieve entità, e quelle macropermanenti, definite dal Codice di non lieve entità. Le seconde, quelle oggetto di trattazione, sono disciplinate dall’articolo 138 del suddetto Codice. Questo è stato recentemente riformulato dalla legge n. 24/2017 sulla responsabilità sanitaria. Tale legge ha sostituito la dicitura di danno biologico con danno non patrimoniale ed ha ridimensionato il quantum di risarcimento riconosciuto.

CHE COSA SONO LE LESIONI MACROPERMANENTI

Ai sensi dell’articolo 138 del codice delle assicurazioni private sono lesioni macropermanenti quelle che comportano una menomazione dell’integrità psico-fisica compresa tra 10 e 100 punti. La norma si riferisce alle lesioni derivanti da sinistri stradali. Non c’è un riferimento normativo che definisca esattamente il significato di macropermanenti, che sembra neppure sovrapporsi al concetto di non lieve entità. Si può soltanto fare riferimento pertanto a quanto affermato alla lettera a) del secondo comma dell’articolo 138. Questo definisce il danno biologico come “la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.  In altre parole, con il termine macropermanenti, si suole intendere tutte quelle lesioni più gravi da cui deriva un maggior danno all’integrità psico-fisica della persona.

LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO PER LESIONI MACROPERMANENTI

Il criterio di liquidazione del danno per lesioni macropermanenti è stabilito dal primo comma dell’articolo 138 del Codice delle assicurazioni private che ha dato ordine di istituire una tabella unica per tutto il territorio italiano per calcolare il danno. Ad oggi, quella presa come riferimento su tutto il territorio nazionale, è la tabella di liquidazione del danno biologico di non lieve entità del tribunale di Milano. Ogni anno il ministero dello sviluppo economico emana un decreto che aggiorna gli importi della tabella in base alle variazioni degli indici dei prezzi al consumo Istat. L’ultimo aggiornamento della tabella risale oggi al 2018. La liquidazione del danno può essere aumentata se la menomazione incide in modo cospicuo su quelli che la norma definisce come aspetti “dinamico-relazionali personali”. In tal caso sarà il giudice a valutare l’incidenza su questi aspetti della vita del soggetto leso, il quale sarà tenuto a motivare e provare l’effettiva correlazione tra la lesione e le dinamiche relazionali danneggiate. Le parole “documentati e obiettivamente accertati” ed “equo e motivato apprezzamento” sono state introdotte al terzo comma dell’articolo 138 dalla legge 24/2017 per marcare la necessità di dimostrare tale nesso di causalità. La maggiorazione del quantum risarcitorio può arrivare fino al 30 per cento. Discusso in dottrina e in giurisprudenza è il quarto comma dell’articolo 138. Questo afferma che “L’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche“. Sembra pertanto dover essere esclusa dalla quantificazione risarcitoria del danno da lesione macropermanente il risarcimento della sofferenza morale subita a seguito del sinistro.

LA TABELLA

La tabella è rivolta agli esperti medico legali per valutare il danno permanente alla persona. Indica dei parametri numerici che consentono ad un medico legale di quantificare, nell’ambito di una responsabilità civile derivante da un sinistro, l’entità del danno biologico permanente. Tali figure esperte devono dare un’opportuna motivazione quando la tabella assegna a tale danno un punteggio ricompreso tra 1 e 10 punti percentuali.

IL SISTEMA TABELLARE SI ISPIRA AD ALCUNI PRINCIPI CHE SONO ELENCATI AL SECONDA COMMA DELL’ARTICOLO 138:

la tabella utilizza un sistema a punto variabile che funziona assegnando ad ogni punto di invalidità un valore monetario che è sempre maggiore all’aumentare dei punti di invalidità e sempre minore all’aumento dell’età del soggetto leso;

ai fini del calcolo del risarcimento rileva anche l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato che cresce in modo più che proporzionale all’aumento percentuale assegnato ai postumi;

il sistema di crescita e decrescita del punto variabile a seconda dell’età e dell’invalidità consente un’ampia personalizzazione del danno, senza tuttavia dare spazio alla discrezionalità del giudice;

si fa esplicito riferimento al danno morale derivante dalla lesione all’integrità fisica che costituisce una quota del danno biologico stesso ed è calcolata in base ai criteri di cui ai punti precedenti. Questa, tuttavia, è  incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;

il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

LE DIFFERENZE CON LE LESIONI MICROPERMANENTI

Il danno biologico, ai fini del risarcimento, è distinto in lesioni macropermanenti e micropermanenti. Quest’ultime sono quelle di lieve entità la cui disciplina è contenuta all’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni private. Si tratta di quelle lesioni meno gravi che, sempre in base ad un sistema di parametri numerici, hanno un punteggio che va da 1 a 9 punti percentuali. Un esempio è l’invalidità permanente, come stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.22066 del 2018. L’articolo 139 suddetto si applica alle lesioni micropermanenti derivanti da sinistri stradali avvenuti con veicoli a motore o natanti.

A DIFFERENZA DELLA NORMA SULLE LESIONI MACROPERMANENTI QUI L’ARTICOLO 139 COMMA 1 DISTINGUE TRA:

il danno biologico permanente che si liquida in un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità. L’importo si calcola applicando a ciascun punto percentuale un coefficiente moltiplicatore. Tali coefficienti sono individuati dal sesto comma dell’articolo 139. Al crescere dell’età del soggetto e, in particolare, a partire dall’undicesimo anno di età, l’importo suddetto si riduce dello 0,5 per cento ogni anno;

il danno biologico temporaneo che viene risarcito con la liquidazione di una somma pari a 46,88 euro per ogni giorno di inabilità assoluta. Se l’inabilità temporanea è inferiore al 100 per cento, l’importo liquidato corrisponderà alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

Se si tratta invece di lesioni micropermanenti derivanti da un evento diverso dal sinistro stradale il calcolo del risarcimento del danno viene fatto prendendo come riferimento le tabelle di Milano. Si tratta delle stesse utilizzate anche per le lesioni macropermanenti.

Richiedi un preventivo. Riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno per decidere, senza alcun impegno, se affidarci una prima valutazione del danno e dell'esistenza della colpa medica.

pdf tabelle di Milano

Diritti del malato - Malasanità: Service
bottom of page