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AGGIORNAMENTO SULLA PESCA SPORTIVA IN CAMPANIA: ORDINANZE  REGIONALI "GEMELLE" (N. 41 E 42 DEL 2020) : PESCA AMATORIALE  VIETATA E PESCA AGONISTICA CONSENTITA.

03 maggio 2020

a cura dell'Avv. Giuseppe Forgione

AGGIORNAMENTO SULLA PESCA SPORTIVA IN CAMPANIA: ORDINANZE  REGIONALI "GEMELLE" (N. 41 E 42 DEL 2020): News

Molti appassionati di pesca sportiva continuano a chiedere un parere sulla possibilità di recarsi a pescare in Campania dopo le ordinanze emanate dalla Regione e dopo i chiarimenti del Governo (FAQ al DPCM del 26/04/2020).

Prima di procedere nella lettura della trattazione si ritiene opportuno che l'utente legga il precedente articolo dello studio Forgione & Partners: la pesca sportiva nel territorio della Regione Campania  a partire dal 04/05/2020 (fase 2) in seguito al  DPCM  del 26/04/2020: pesca amatoriale vietata e pesca agonistica consentita.

Successivamente al D.P.C.M. del 26/04/2020 sono state emanate dalla Regione Campania due ordinanze "gemelle" (n. 41 e 42 del 2020) e sono stati richiesti dalle Federazioni di Pescatori chiarimenti al Governo sulla possibilità di andare a svolgere attività di pesca sportiva e ricreativa sul territorio nazionale a cui sono seguite delle FAQ sull'attività sportiva da parte del Consiglio dei Ministri. E' intervenuto anche il MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) con la pubblicazione di un "documento".

In seguito al DPCM del 26/04/2020, e tenuto conto della normativa di settore e dei provvedimenti anticontagio, si è giunti alla conclusione che è esclusa la possibilità per il pescatore amatoriale o dilettantistico di esercitare sul territorio campano a partire dal 04/05/2020 e fino al 17/05/2020 la pesca sportiva dilettantistica o amatoriale, mentre per il pescatore agonista potrà essere svolta in sessioni di allenamento rispettando tutte le prescrizioni previste all'art. 1 comma 1 lett. g) del DPCM del 26/04/2020.

Dopo le conclusioni del precedente articolo, si evidenzia che la FIPSAS ha emanato un comunicato sul proprio sito istituzionale con il quale esponeva di aver chiesto al Ministero dell'Agricoltura di inserire una FAQ sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale veniva chiarita la possibilità di praticare l'attività di pesa sportiva in mare e in acque interne. Sul proprio sito la FIPSAS annunciava: "Dopo l’incontro di ieri presso il Ministero dell’Agricoltura tra la FIPSAS e il Capo Dipartimento delle Politiche Competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, per sollecitare il Governo a un’apertura della pesca sportiva sul territorio nazionale, oggi la Federazione è stata informata che sarà inserita una FAQ di chiarimento sul sito della Presidenza del Consiglio, dove sarà chiarito in che modo potrà essere praticata l’attività della pesca sportiva in mare e in acque interne".

Seguivano diverse ordinanze Regionali con le quali, in maniera difforme l'una dall'altra, veniva consentita  l'attività di pesca sportiva all'interno dei diversi territori regionali.

Con l'Ordinanza n. 41 del 01/05/2020 la Regione Campania in merito all'attività motoria e sportiva disponeva quanto segue: " E’ consentito svolgere individualmente attivita' motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020) in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nei pressi della propria abitazione e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti- nelle seguenti fasce orarie: - ore 6,30-8,30; - ore 19,00-22,00. Non è consentito svolgere attività di corsa, footing o jogging nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico".

La successiva ordinanza gemella n. 42 del 02/05/2020 disponeva che : " A parziale modifica di quanto disposto dall’Ordinanza n.41 del 1 maggio 2020- e, in particolare, in sostituzione dei punti 5. e 6. del relativo dispositivo- con decorrenza dal 4 maggio 2020 e con efficacia fino al 17 maggio 2020, salvo eventuali ulteriori provvedimenti in ragione della verifica dell’evoluzione epidemiologica, su tutto il territorio regionale: E’ consentito svolgere attivita' motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020), in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori e le persone non autosufficienti, comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti. Sono esentati dall’obbligo di utilizzo della mascherina i minori fino a sei anni d’età e le persone con patologie non compatibili con l’uso della stessa. Nella fascia oraria dalle ore 6,00 alle ore 8,30, è consentito, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, svolgere attività sportiva – ivi compresa corsa, footing o jogging- nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni statali, in forma tassativamente individuale, senza obbligo di indossare la mascherina, ma con obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone.".

Tenuto conto che l'Ordinanza n. 42 ha sostituito l'ordinanza n. 41 è evidente come l'attività sportiva potrà essere praticata esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 6:00 alle ore 8:30 del mattino e che la stessa andrà svolta negli stessi limiti indicati dal DPCM del 26/04/2020 e tassativamente in forma individuale senza obbligo di indossare la mascherina, ma con l'obbligo di esserne munito e di indossarla in prossimità di altre persone".

Alla richiesta di chiarimenti presentata dalla FIPSAS sulla possibilità di recarsi a pescare sull'intero territorio nazionale sono intervenute una nota del MIPAAF e una risposta alle FAQ del Consiglio dei Ministri.

Il MIPAFF, riguardo alla pesca, nella giornata del 03/05/2020 ha comunicato che : " L'attività di pesca sportiva è disciplinata, alla stregua di quanto accade per ogni altro esercizio, dai decreti del Presidente del Consiglio che regolano diritti e doveri nel corso dell'emergenza che il paese sta affrontando. A tal proposito, si invitano gli utenti a non inoltrare alla Pemac richieste di autorizzazioni che esulano al momento dalle competenze della Direzione.".

In modo palese, il MIPAAS ha escluso una propria competenza in ordine a qualsivoglia richiesta sulla pesca sportiva nella fase 2 dell'emergenza COVID-19 ed ha rimandato alla disciplina prevista dal DPCM del 26/04/2020.

Il Consiglio dei Ministri nelle FAQ alla fase 2 non ha dato una risposta specifica al caso della Pesca Sportiva, come richiesto e sollecitato dalla Federazione di riferimento (FIPSAS) ,ma ha risposto ad un quesito generico sulla possibilità di svolgere l'attività motoria o sportiva, chiarendo che la stessa può essere svolta anche allontanandosi dal proprio domicilio, ma con il limite dei confini regionali.

Testualmente si legge nella FAQ:  " È consentito fare attività motoria o sportiva? L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.".

Pertanto, alla luce degli interventi normativi regionali e dei chiarimenti avuti dal MIPAAF e dal Consiglio dei Ministri le conclusioni sulla possibilità di esercitare la  pesca sportiva nel territorio della Regione Campania non possono che essere quelle espresse nel precedente articolo, non essendo stata modificata nella sostanza la normativa di riferimento.

Si cita, a conforto di quanto esaustivamente espresso nel nostro articolo del 29/04/2020, l'art. 2 del   REGOLAMENTO EUROPEO (CE) N. 302/2009 DEL CONSIGLIO del 6 aprile 2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007, dove viene definita la nozione di pesca sportiva e di pesca ricreativa. All'art. 2 lett. n) e lett. o) vengono definite la pesca sportiva e la pesca ricreativa come:  "n) «pesca sportiva»: una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale; o) «pesca ricreativa»: una pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale";

La pesca sportiva è identificata come la pesca NON commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale (per es. la FIPSAS) ovvero in possesso di una licenza sportiva nazionale (atleta agonista non appartenente ad un organizzazione).

Il mero possesso di una licenza di pesca acque interne o della registrazione al MIPAAF per l'esercizio della pesca amatoriale in mare non costituiscono, ai sensi del regolamento europeo, un titolo idoneo a qualificare l'attività di pesca da amatoriale a sportiva.

Pertanto, a conferma di quanto precedentemente espresso, allo stato della normativa di settore e dei provvedimenti anticontagio, si esclude che il pescatore amatoriale o dilettantistico possa esercitare sul territorio campano a partire dal 04/05/2020 e fino al 17/05/2020 la pesca sportiva dilettantistica o amatoriale, mentre il pescatore agonista potrà svolgere le sessioni di allenamento di pesca sportiva rispettando tutte le prescrizioni previste all'art. 1 comma 1 lett. g) del DPCM del 26/04/2020.

Pertanto, visto il rischio zero assegnato all'attività di pesca dal CONI, la pesca sportiva consentita sul territorio campano è esclusivamente quella dell'atleta professionista o non professionista facente parte della Federazione Italiana di Pesca Sportiva ed Attività Subacquee  e sarà soltanto quella di allenamento in vista della partecipazione dello stesso ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali (si pensi ai campionati italiani, regionali o provinciali della FIPSAS).  A tenore letterale della norma del DPCM è necessario che l'atleta, di una disciplina sportiva individuale, che voglia svolgere le sessioni di allenamento, debba sia rispettare le prescrizioni sul distanziamento sociale, sul divieto di assembramento e sull'assenza di pubblico, ma soprattutto ricevere dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni (FIPSAS)  il riconoscimento di atleta di interesse nazionale. Dovrà poi seguire le specifiche Linee Guida preparate dall'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le Federazioni.

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