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LA PESCA SPORTIVA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA  A PARTIRE DAL 04/05/2020 (FASE 2) IN SEGUITO AL  DPCM  DEL 26/04/2020: PESCA AMATORIALE  VIETATA E PESCA AGONISTICA CONSENTITA.

29 aprile 2020

a cura dell'Avv. Giuseppe Forgione

LA PESCA SPORTIVA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA  A PARTIRE DAL 04/05/2020 (FASE 2) IN SEGUIT: News

Molti appassionati di pesca sportiva hanno chiesto un parere sulla possibilità di recarsi a pescare nella Regione Campania lungo le rive dei fiumi o in mare.

La soluzione non è affatto scontata, ma purtroppo articolata e complessa e parte necessariamente dalla definizione di che cos'è la pesca e come si distingue.

La pesca è la forma di sfruttamento passivo delle risorse biologiche della Terra consistente nella ricerca e cattura degli animali (pesci, molluschi, crostacei, ecc.) che vivono in ambiente acquatico (marino, fluviale e lacustre), effettuata mediante varî mezzi, o attrezzi da pesca (ami e lenze, collegati o no a canne da p., reti, nasse, fiocine, ecc.).   

La stessa è disciplinata da un'insieme di norme che regolano la materia della pesca nei diversi profili privatistici, amministrativi, doganali, penali e internazionali.  Secondo il fine perseguito, la pesca può essere distinta in:

1.  pesca professionale o di mestiere : attività economica, spesso di tipo industriale, esercitata soprattutto nelle acque marine da pescatori e imprese di pesca legalmente autorizzati ed effettuata generalmente mediante reti, portate da apposite navi di varia grandezza (pescherecci), tonnare, ecc.;

2. pesca scientifica: praticata da istituti specializzati, con fini di studio, di ricerca e di sperimentazione;

3. pesca sportiva: caratterizzata dall’uso della canna come attrezzo principale, ed esercitata a scopo ricreativo e amatoriale da singole persone ovvero per attività agonistica, sia individuale sia a squadre (disciplinata dalla Federazione italiana pesca sportiva ed attività subacquee, organo del Comitato olimpico nazionale italiano).

Tralasciando le prime due categorie che non sono oggetto di parere, la nostra attenzione si concentra nell'attività della pesca sportiva che abbiamo visto distinguersi in due "sottocategorie" a seconda che lo scopo di chi la esercita sia ludico/amatoriale oppure agonistico.

Mentre la prima categoria è certamente esclusa dal novero delle attività consentite dal DPCM del 26/04/2020 la seconda è ammessa ma soltanto se vi sono alcune condizioni.

La norma introdotta dall'art. 1 comma 1 , lett. f) del DPCM del 26/04/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.04.2020 disciplina, più in generale, qualsiasi attività ludica o ricreativa all'aperto nel periodo della "fase due", ossia dal 04/05/2020, e qualsiasi attività sportiva o motoria. Il testo è il seguente:  "Non e'  consentito  svolgere  attivita'  ludica  o  ricreativa all'aperto;  e'  consentito  svolgere  individualmente,  ovvero   con accompagnatore  per  i  minori  o  le   persone   non   completamente autosufficienti, attivita'  sportiva  o  attivita'  motoria,  purche' comunque nel rispetto della distanza di sicurezza  interpersonale  di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno  un  metro  per ogni altra attivita';

Dalla semplice lettura del testo si comprende che le attività prese in considerazione dalla norma sono tre e sono: l'attività ludica o ricreativa, l'attività sportiva e l'attività motoria.

L'attività motoria non comprende certamente la pesca sportiva sia nella sua accezione ludica che in quella agonistica. ll concetto di attività fisica è molto ampio; comprende, infatti, tutte le forme di movimento realizzate nei vari ambiti di vita. Secondo l’OMS, per “attività fisica” si intende “qualunque movimento determinato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello delle condizioni di riposo”. In questa definizione rientrano anche semplici movimenti come camminare, andare in bicicletta, ballare, giocare, fare giardinaggio e lavori domestici, che fanno parte della “attività motoria spontanea”. L’espressione “attività motoria” è sostanzialmente sinonimo di attività fisica. Con il termine di “esercizio fisico” si intende invece l’attività fisica in forma strutturata, pianificata ed eseguita regolarmente. Lo sport, invece, inteso quale attività fisica, comprende situazioni competitive strutturate e sottoposte a regole ben precise. L'attività di pesca sportiva (nonostante la definizione sportiva) non rientra in quella particolare attività fisica, strutturata, pianificata ed eseguita regolarmente e che può identificarsi come esercizio fisico (sport).

L'attività ludica può certamente includere nella sua definizione la pesca sportiva che viene esercitata dai pescatori amatoriali che non svolgono attività agonistica ma che godono dell'aspetto ricreativo e rilassante dall'attività. In questo caso quindi l'attività di pesca sportiva risulta certamente vietata ai sensi del primo capoverso dell'art. 1 comma 1 lett f) DPCM del 26/04/2020. Secondo tale norma "non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto". Dunque, non è consentito svolgere l'attività di pesca amatoriale.

L'attività sportiva può includere nella sua definizione anche l'attività di pesca sportiva, ma nella sua accezione agonistica e non ricreativa.

L'attività sportiva individuata dalla lettera f) dell'art. 1 comma 1 DPCM del 26/04/2020 unitamente a quella motoria sta ad indicare che il significato da assurgere al termine "sportiva" sia un'attività fisica complessa e non una semplice attività motoria. Infatti, i termini attività sportiva e attività motoria fanno parte della più ampia definizione di attività fisica che comprende tutte le forme di movimento realizzate nei vari ambiti di vita.

In pratica, vista la terminologia utilizzata e la sua collocazione sistematica in alternativa a quella motoria , l'attività sportiva presa in esame dalla norma non è l' attività svolta in forma agonistica ma quella svolta in modo più complesso rispetto all'attività motoria pura e semplice.  Conseguentemente, nel punto  f) non è da intendersi ricompresa come attività consentita nè l'attività di pesca sportiva agonistica e nè quella amatoriale.

L'attività di pesca sportiva agonistica e non dilettantistica è da ricomprendersi all'interno della definizione e della disciplina prevista al punto g) comma 1 art. 1 DPCM del 26/04/2020.

La norma recita: " sono sospesi gli eventi e le  competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici  o  privati.  Allo  scopo  di consentire la graduale ripresa delle attivita' sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le  sessioni  di  allenamento  degli  atleti, professionisti e  non  professionisti  -  riconosciuti  di  interesse nazionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle  rispettive  federazioni, in  vista  della  loro  partecipazione  ai  giochi   olimpici   o   a manifestazioni nazionali ed internazionali  -  sono  consentite,  nel rispetto  delle  norme  di  distanziamento  sociale  e  senza   alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline  sportive individuali. A  tali  fini,  sono  emanate,  previa  validazione  del comitato tecnico-scientifico istituito presso il  Dipartimento  della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio  per  lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;".

Pertanto, la prima condizione è che il pescatore svolga attività di pesca sportiva necessariamente in qualità di atleta della Federazione italiana di pesca sportiva ed attività subacquee, organo del Comitato olimpico nazionale italiano (FIPSAS).

L'attività di pesca sportiva consentita all'atleta professionista o non professionista facente parte della Federazione  italiana di pesca sportiva ed attività subacquee sarà soltanto quella di allenamento in vista della partecipazione dello stesso ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali (si pensi ai campionati italiani, regionali o provinciali della FIPSAS).  A tenore letterale della norma,  sembra necessario che l'atleta, di una disciplina sportiva individuale, che voglia svolgere le sessioni di allenamento, debba sia rispettare le prescrizioni sul distanziamento sociale, sul divieto di assembramento e sull'assenza di pubblico, ma soprattutto ricevere dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni (FIPSAS)  il riconoscimento di atleta di interesse nazionale. Dovrà poi seguire le specifiche Linee Guida preparate dall'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le Federazioni.

Allo stato nessuna norma ulteriore è stata introdotta dalla Regione Campania a modifica della disciplina poc'anzi esaminata.

Tanto premesso, allo stato della normativa di settore e dei provvedimenti anticontagio, si esclude che il pescatore amatoriale o dilettantistico possa esercitare sul territorio campano a partire dal 04/05/2020 la pesca sportiva dilettantistica o amatoriale, mentre il pescatore agonista potrà svolgere le sessioni di allenamento di pesca sportiva rispettando tutte le prescrizioni previste all'art. 1 comma 1 lett. g) del DPCM del 26/04/2020.

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