top of page
IMG-scaled.jpg

MISURE ECONOMICHE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI - COVID 19

28 marzo 2020

a cura dell'avv. Giuseppe Forgione

MISURE ECONOMICHE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI - COVID 19: Notizie

PER I PROFESSIONISTI E LE PARTITE IVA

I titolari di partita IVA, i collaboratori coordinati e continuativi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, gli OTD agricoli e i lavoratori dello spettacolo, iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, possono richiedere i bonus di 600 euro previsti dal decreto Cura Italia per il mese di marzo.

Con l’art. 27 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) il Governo ha, tra le altre cose, previsto una indennità una tantum a sostegno di una serie di lavoratori, sia dipendenti che, soprattutto, autonomi che stanno risentendo particolarmente dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.

L’indennità, prevista al momento per il solo mese di marzo 2020, non concorre alla formazione del reddito e quindi sarà, a tutti gli effetti, un importo netto, che non dovrà essere assoggettato ad imposizione fiscale.

Vediamo quali sono le categorie di lavoratori destinatari del contributo statale e quali le modalità per effettuare la domanda all’ente erogatore (INPS).

Potranno richiedere l’indennità i seguenti lavoratori:

- partite IVA,

- collaboratori coordinati e continuativi,

- artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri,

- lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali,

- OTD agricoli,

- lavoratori dello spettacolo, iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo.

Oltre ad appartenere a una delle categorie summenzionate, i lavoratori devono anche possedere alcune caratteristiche, previste nei rispettivi articoli di riferimento del Decreto “Cura Italia”. Vediamole.

Partite IVA e collaboratori (art. 27)

Il contributo di 600 euro, per il mese di marzo 2020, è previsto per i liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo (di cui all’art. 53, comma 1, TUIR), e per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anch’essi attivi alla medesima data.

Questi soggetti devono risultare iscritti esclusivamente alla Gestione separata e non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto. In particolare, i collaboratori coordinati e continuativi devono essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con il versamento dell’aliquota contributiva in misura pari, per l’anno 2020, al 34,23%.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

L’indennità è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL. Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione DIS-COLL anche qualora ricevano l’indennità una tantum.

Fondo stanziato

Per la categoria delle partite IVA e dei collaboratori coordinati e continuativi è stato previsto un limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro.

Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO (art. 28)

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti, coloni e mezzadri), non titolari di un trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, è riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro. La prestazione non concorre alla formazione del reddito e, per il periodo di fruizione dell’indennità in questione, non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Tra i beneficiari sono ricomprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome. Inoltre, sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco.

Fondo stanziato

Per questa categoria di lavoratori è stato previsto un limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro.

Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 29)

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 è riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro. L’importante è che la cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati dalla circolare n. 49 del 30 marzo 2020. Inoltre, i beneficiari non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

La prestazione non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

L’indennità è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, i lavoratori possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione NASpI indipendentemente dalla fruizione delle indennità una tantum.

Fondo stanziato

Per questa categoria di lavoratori subordinati è stato previsto un limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro.

Lavoratori del settore agricolo (art. 30)

Agli operai agricoli a tempo determinato (c.d. OTD), ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari, non titolari di pensione, che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo dipendente, è riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro.

Così come per le altre categorie, per il periodo di fruizione dell’indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Fondo stanziato

Per questa categoria di lavoratori subordinati è stato previsto un limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro.

Lavoratori dello spettacolo (art. 38)

Il contributo di 600 euro, per il mese di marzo 2020, è previsto, infine, per i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui sia derivato un reddito non superiore a 50.000 euro, e non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto.

La prestazione non concorre alla formazione del reddito e per il periodo di fruizione dell’indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Inoltre, non hanno diritto all’indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

L’indennità è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, i lavoratori possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione NASpI indipendentemente dalla fruizione delle indennità una tantum.

Fondo stanziato

Per questa categoria di lavoratori subordinati è stato previsto un limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro.

Incumulabilità tra indennità ed incompatibilità (art. 31)

Le indennità sopra previste (articoli 27, 28, 29, 30 e 38) non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Inoltre, così come specificato all’interno delle varie categorie di beneficiari, l’indennità è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza, nonché con l’Ape sociale e con l’assegno ordinario di invalidità.

Infine, le indennità una tantum sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale (art. 54-bis, D.L. n. 50/2017), nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

 PER LE IMPRESE

Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Coronavirus, il Governo ha varato un articolato pacchetto di misure rivolto anche alle imprese:
- Fondo garanzia PMI: viene concessa una garanzia sui finanziamenti a titolo gratuito, con l’aumento a 5.000.000 di euro dell’importo massimo garantito per ogni singola impresa 
- Bilancio 2019:  viene rinviato di due mesi il termine per la convocazione delle assemblee societarie chiamate ad approvare i bilanci 
- Moratoria straordinaria: è prevista per le micro, piccole e medie imprese la possibilità di sospendere il pagamento delle rate di mutui e finanziamenti fino al 30 settembre 2020
- Made in Italy e internazionalizzazione: è istituito il fondo per la promozione integrata che eroga finanziamenti a fondo perduto
- Crisi d'impresa: è differita al 15 febbraio 2021 l’entrata in vigore degli obblighi di segnalazione a carico degli organi di controllo e revisori legali dei conti.

Scopriremo successivamente nel dettaglio le singole misure adottate dal Governo.

MISURE ECONOMICHE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI - COVID 19: Testo
bottom of page