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IL CICLISMO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA  A PARTIRE DAL 04/05/2020 (FASE 2) IN SEGUITO AL  DPCM  DEL 26/04/2020: ATTIVITA'CONSENTITA CON LIMITAZIONI.

03/05/2020

a cura dell'Avv. Giuseppe Forgione

IL CICLISMO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA  A PARTIRE DAL 04/05/2020 (FASE 2) IN SEGUITO AL  : News

Molti appassionati di ciclismo hanno chiesto un parere sulla possibilità di svolgere nella Regione Campania il ciclismo amatoriale.

La soluzione parte necessariamente dalla definizione di che cos'è il ciclismo: sport della bicicletta. Può essere individuale o a squadre; può essere svolto in forma amatoriale o agonistica (professionistica e non professionistica).

La norma introdotta dall'art. 1 comma 1 , lett. f) del DPCM del 26/04/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.04.2020 disciplina, più in generale, qualsiasi attività ludica o ricreativa all'aperto nel periodo della "fase due", ossia dal 04/05/2020, e qualsiasi attività sportiva o motoria. Il testo è il seguente:  "Non e'  consentito  svolgere  attivita'  ludica  o  ricreativa all'aperto;  e'  consentito  svolgere  individualmente,  ovvero   con accompagnatore  per  i  minori  o  le   persone   non   completamente autosufficienti, attivita'  sportiva  o  attivita'  motoria,  purche' comunque nel rispetto della distanza di sicurezza  interpersonale  di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno  un  metro  per ogni altra attivita';

Dalla semplice lettura del testo si comprende che le attività prese in considerazione dalla norma sono tre e sono: l'attività ludica o ricreativa, l'attività sportiva e l'attività motoria.

Per essere certi della riferibilità dell'attività su bici ad una delle tre qualificazioni prese in considerazione dal DPCM è necessario chiarire cos'è l'attività fisica. Il concetto di attività fisica è molto ampio; comprende, infatti, tutte le forme di movimento realizzate nei vari ambiti di vita. Secondo l’OMS, per “attività fisica” si intende “qualunque movimento determinato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello delle condizioni di riposo”. In questa definizione rientrano anche semplici movimenti come camminare, andare in bicicletta, ballare, giocare, fare giardinaggio e lavori domestici, che fanno parte della “attività motoria spontanea”. L’espressione “attività motoria” è sostanzialmente sinonimo di attività fisica. Con il termine di “esercizio fisico” si intende invece l’attività fisica in forma strutturata, pianificata ed eseguita regolarmente. Lo sport, invece, inteso quale attività fisica, comprende situazioni competitive strutturate e sottoposte a regole ben precise.

In sostanza, l'attività ciclistica può essere ricompresa nell'attività motoria qualora venga svolta in modo  più elementare (una semplice passeggiata in bicicletta) oppure nell'attività sportiva se svolta in forma strutturata, pianificata ed eseguita regolarmente (come attività fisica complessa).  Lo sport ciclismo è, invece,  l'attività svolta in situazioni competitive strutturate e sottoposte a regole ben precise.

L'attività motoria e sportiva ciclistica è disciplinata dall'art. 1 comma 1 , lett. f) del DPCM del 26/04/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.04.2020, mentre lo sport ciclismo è disciplinato dall'art.  1 comma 1 , lett. g) del DPCM del 26/04/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.04.2020.

Alla normativa nazionale si sono affiancate le ordinanze "gemelle" n. 41 e 42 del 2020 della Regione Campania che hanno modificato in peius le possibilità di svolgere l'attività.

Con l'Ordinanza n. 41 del 01/05/2020 la Regione Campania in merito all'attività motoria e sportiva disponeva quanto segue: " E’ consentito svolgere individualmente attivita' motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020) in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nei pressi della propria abitazione e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti- nelle seguenti fasce orarie: - ore 6,30-8,30; - ore 19,00-22,00. Non è consentito svolgere attività di corsa, footing o jogging nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico".

La successiva ordinanza gemella n. 42 del 02/05/2020 disponeva che : " A parziale modifica di quanto disposto dall’Ordinanza n.41 del 1 maggio 2020- e, in particolare, in sostituzione dei punti 5. e 6. del relativo dispositivo- con decorrenza dal 4 maggio 2020 e con efficacia fino al 17 maggio 2020, salvo eventuali ulteriori provvedimenti in ragione della verifica dell’evoluzione epidemiologica, su tutto il territorio regionale: E’ consentito svolgere attivita' motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020), in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori e le persone non autosufficienti, comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti. Sono esentati dall’obbligo di utilizzo della mascherina i minori fino a sei anni d’età e le persone con patologie non compatibili con l’uso della stessa. Nella fascia oraria dalle ore 6,00 alle ore 8,30, è consentito, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, svolgere attività sportiva – ivi compresa corsa, footing o jogging- nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni statali, in forma tassativamente individuale, senza obbligo di indossare la mascherina, ma con obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone.".

Tenuto conto che l'Ordinanza n. 42 ha sostituito l'ordinanza n. 41 è evidente come l'attività sportiva potrà essere praticata esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 6:00 alle ore 8:30 del mattino e che la stessa andrà svolta negli stessi limiti indicati dal DPCM del 26/04/2020 e tassativamente in forma individuale senza obbligo di indossare la mascherina, ma con l'obbligo di esserne munito e di indossarla in prossimità di altre persone".

Successivamente alle due ordinanze richiamate, il Consiglio dei Ministri nelle FAQ alla fase 2 ha risposto ad un quesito generico sulla possibilità di svolgere l'attività motoria o sportiva, chiarendo che la stessa può essere svolta anche allontanandosi dal proprio domicilio, ma con il limite dei confini regionali.

Testualmente si legge nella FAQ:  " È consentito fare attività motoria o sportiva? L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione. Posso utilizzare la bicicletta? L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l'attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale."

Sintetizzando quanto espresso nei provvedimenti normativi e distinguendo il tipo di attività in concreto svolta dal cicloamatore o ciclista si potrà verificare che l'attività ciclistica rientri:

1. in attività motoria, quando viene svolta come attività semplice (passeggiata in bici) e potrà essere svolta in qualunque ora della giornata rispettando la prescrizione di distanziamento sociale di almeno 2 metri (Ord. reg. 42/2020), il divieto di assembramento, in forma individuale o con accompagnatore e indossando i dispositivi di protezione (mascherina). Lo spostamento è ammesso su tutto il territorio regionale e ci si potrà recare anche al lavoro o svolgere le altre attività consentite dal DPCM.

2. in attività sportiva, quando viene svolta da cicloamatore non tesserato e non professionista, ma come attività fisica complessa e strutturata (ciclismo amatoriale su strada, mountain bike,ect.). In questo caso l'attività sportiva è consentita esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 6:00 alle  8:30 del mattino, rispettando la prescrizione di distanziamento sociale di almeno 2 metri, il divieto di assembramento, in forma individuale (con accompagnatore o appartenenti allo stesso nucleo familiare),  senza obbligo di indossare la mascherina, ma con obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone (Ord. Reg. n. 42 del 2020). Lo spostamento è ammesso su tutto il territorio regionale ed  è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tale attività.

3. in sport ciclismo, quando viene svolta da tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana ed è  ricompresa all'interno della definizione e della disciplina prevista al punto g) comma 1 art. 1 DPCM del 26/04/2020. La norma recita: " sono sospesi gli eventi e le  competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici  o  privati.  Allo  scopo  di consentire la graduale ripresa delle attivita' sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le  sessioni  di  allenamento  degli  atleti, professionisti e  non  professionisti  -  riconosciuti  di  interesse nazionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle  rispettive  federazioni, in  vista  della  loro  partecipazione  ai  giochi   olimpici   o   a manifestazioni nazionali ed internazionali  -  sono  consentite,  nel rispetto  delle  norme  di  distanziamento  sociale  e  senza   alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline  sportive individuali. A  tali  fini,  sono  emanate,  previa  validazione  del comitato tecnico-scientifico istituito presso il  Dipartimento  della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio  per  lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;

Pertanto, la prima condizione è che il ciclista svolga l'attività necessariamente in qualità di atleta della Federazione Ciclistica Italiana, organo del Comitato olimpico nazionale italiano.  L'attività consentita all'atleta professionista o non professionista facente parte della Federazione  Ciclistica Italiana sarà soltanto quella di allenamento in vista della partecipazione dello stesso ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali (si pensi ai campionati italiani, regionali o provinciali).  A tenore letterale della norma,  sembra necessario che l'atleta, di una disciplina sportiva individuale, che voglia svolgere le sessioni di allenamento, debba sia rispettare le prescrizioni sul distanziamento sociale, sul divieto di assembramento e sull'assenza di pubblico, ma soprattutto ricevere dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni  il riconoscimento di atleta di interesse nazionale. Dovrà poi seguire le specifiche Linee Guida preparate dall'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le Federazioni, tenuto conto che il rischio assegnato dal CONI al ciclismo è di 1.4. L'attività potrà essere svolta su tutto il territorio regionale e senza alcuna limitazione oraria.

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