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ASSEMBLEA CONDOMINIALE IN VIDEOCONFERENZA

21 aprile 2020

a cura dell'avv. Giuseppe Forgione

ASSEMBLEA CONDOMINIALE IN VIDEOCONFERENZA: Notizie

Il delicato argomento dell'assemblea condominiale in videoconferenza non può che partire dal dato incontrovertibile che non esiste una norma giuridica che preveda espressamente la possibilità di svolgere un'assemblea di condominio a distanza e con l'ausilio delle nuove tecnologie.
Appare evidente che le modalità organizzative di un’eventuale assemblea telematica debbano essere preventivamente stabilite ed approvate da tutti i partecipanti al Condominio, al fine di garantire il corretto espletamento dei diritti di tutti i condomini.
In caso contrario, pur adottando tutte le precauzioni del caso, il deliberato dell'assemblea condominiale potrebbe essere oggetto di impugnazione per circostanze non disciplinate che potrebbero venire eccepite da un condomino quali ostative all’esercizio del suo diritto di voto o di partecipazione all'assemblea, come ad esempio, il venir meno della connessione internet, la scarsa velocità della stessa o addirittura il non averla affatto, l'impossibilità di reperire un PC per parteciparvi, ect.
L'art. 106 del recente DL 18/2020 in materia di assemblee di società prevede che “con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita  per azioni,  le  società  a  responsabilità  limitata,  e  le  società cooperative e le mutue  assicuratrici  possono  prevedere,  anche  in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione  del  voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento  all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;  le  predette  società  possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga,  anche  esclusivamente, mediante    mezzi    di    telecomunicazione     che     garantiscano l'identificazione  dei  partecipanti,  la   loro   partecipazione   e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli  effetti  di  cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis,  quarto  comma,  e  2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la  necessità che  si trovino  nel  medesimo  luogo,  ove  previsti,  il   presidente,   il segretario o il notaio”.     
L'estensione analogica della disciplina societaria a quella sul condominio non è immediatamente applicabile, in quanto si potrebbe ragionare, a contrario, che il legislatore ha volutamente escluso le assemblee condominiali dalla possibilità della riunione a distanza.  
E' pur vero che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella giornata del 13 marzo 2020, nella risposta 1 alle FAQ sul Coronavirus (sezione Riunioni), ha precisato che: “le assemblee condominiali sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere”. Sulle assemblee societarie ha risposto:" Vale quanto detto per le assemblee condominiali. Sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere".
Auspicando chiarimenti da parte del Governo - espressamente interrogato da associazioni di categoria, ivi compresa Anammi, come da interrogazione 24.3.2020 - , si ritiene opportuno -  allo stato attuale e anche in considerazione dei notevoli rischi di impugnazione (anche se probabilmente per vizi formali più che sostanziali), derivanti dalla novità della materia - di non procedere allo svolgimento di assemblee in videoconferenza: salva diversa valutazione, da adottare caso per caso anche in funzione dell’oggetto della riunione.         
Qualora invece si dovesse rendere necessaria, per circostanze o argomenti da trattare, un'assemblea condominiale in videoconferenza,  sarà preferibile seguire alcune linee guida:
- Se la modalità videoconferenza non è prevista dal regolamento condominiale, prima di procedere all'invio della convocazione dell'assemblea condominiale è opportuno farsi autorizzare dal condomino allo svolgimento dell'assemblea in modalità a distanza e on-line (videoconferenza); E' preferibile far compilare un modulo di autorizzazione pre-compilato ad ogni condomino.
- la partecipazione a distanza dovrebbe comunque richiedere apposita convocazione, da effettuare comunque nelle forme di cui all’art. 66 disp att c.c., con indicazione delle modalità e dei tempi di svolgimento, con particolare attenzione all'indicazione del programma di videoconferenza da utilizzare nella partecipazione a distanza;
- ogni condomino deve poter disporre di idonea dotazione software e di accesso alla medesima piattaforma per la videoconferenza: adozione della strumentazione che ragionevolmente non potrebbe essere imposta dall’Amministratore, ma piuttosto dovrebbe essere concordata tra tutti i partecipanti e preventivamente autorizzata da ogni condomino;                                                                                           
- Il verbale di assemblea dovrebbe contenere non soltanto i requisiti indispensabili per la sua validità, ma in modo rigoroso anche la verbalizzazione delle operazioni e delle formalità poste in essere in riferimento alla identificazione dei partecipanti, alla loro partecipazione e all'esercizio del diritto di voto;
- sarebbe opportuno poi che tali linee guida fossero approvate direttamente dall’assemblea condominiale convocata in videoconferenza come primo punto all’ordine del giorno per poi proseguire con gli altri punti, per fare in modo che tutti i condomini siano a conoscenza delle nuove disposizioni;
- l'assemblea condominiale dovrebbe sempre essere convocata in un luogo fisico, come lo studio dell'amministratore e prevedere la partecipazione on-line tramite videoconferenza per coloro che scelgono volontariamente il mezzo informatico per la partecipazione;                                                                  
- dovrebbe essere esclusa la videoregistrazione, salvo il consenso di tutti i partecipanti per la disciplina del regolamento GDPR.

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